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- per sospensione dell’esecuzione;
- per revoca di sequestro;
- per provvedimenti cautelari;
- per le spese di giustizia;
- per il pagamento del compenso degli arbitri;
- per la concessione di provvedimenti d'urgenza;
- per la provvisoria esecutività di decreti ingiuntivi opposti;
- per concordati preventivi fallimentari;
- per liti giudiziarie;
- per sospendere l'esecutività della sentenza di primo grado;
- ogni provvedimento per il quale sia prevista cauzione dal Codice
di Procedura Civile.;
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