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Fidejussioni per contratti fra privati e/o aziende

 
   
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  Studio Professionisti
Via Pratino, 6
01010 Capodimonte – VT
 

1. per fornitura continuativa di beni;
2. per prestazioni continuative di servizi;
3. per appalti fra privati e/o aziende;
4. per locazioni di immobili;
5. per locazioni di aziende e/o rami d’azienda;
6. per transazioni fra privati e/o aziende;
7. per vendita sulla carta di immobili da costruire o in corso di costruzione;
8. per permute immobiliari;
9. per franchising;
10. per compravendita immobiliare;
11. per cancellazione di gravami ipotecari;
12. per sopravvivenza di passività occulte anche di natura fiscale;
13. per revocatoria fallimentare ed ordinaria;
14. per acquisto di multiproprietà;
15. per concessione di licenze, mandati, rappresentanze,depositi;
16. per donazione;
17. per la “fedeltà” al datore di lavoro;
18. per preliminari di compravendita;
 
   Per l’adempimento di obbligazioni di “fare” e di “dare” scaturenti da pattuizioni fra le parti.


1. per fornitura continuativa di beni
la fideiussione garantisce al Venditore il rispetto delle obbligazioni a carico del Compratore scaturenti dal contratto di fornitura di beni.

2. per prestazioni continuative di servizi

la fideiussione garantisce al Beneficiario il rispetto delle obbligazioni a carico del Contraente scaturenti dal contratto di fornitura di servizi.

3. per appalti fra privati e/o aziende

la fideiussione garantisce alla stazione appaltante la buona esecuzione ed il fine dei lavori da parte dell’Appaltatrice. Può altresì essere rilasciata favore dell’Appaltatore qualora la garanzia sia inerente al pagamento del corrispettivo contrattualmente pattuito da parte della Stazione appaltante.

4. per locazioni di immobili

la fideiussione garantisce e al locatore l’adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione di immobile a carico del Conduttore. La garanzia può anche ricomprendere le perdite scaturenti sia dal mancato pagamento del canone di locazione ed accessori che dal mancato rilascio dell’immobile nei tempi contrattualmente previsti.

5. per locazioni di aziende e/o rami d’azienda

la fideiussione garantisce al beneficiario l’adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione di azienda o ramo d’azienda a carico del conduttore. La garanzia può anche ricomprendere le perdite scaturenti sia dal mancato pagamento del canone di locazione ed accessori che dal mancato rilascio dell’azienda nei tempi contrattualmente previsti.

6. per transazioni fra privati e/o aziende
la fideiussione garantisce al beneficiario l’adempimento delle obbligazioni a carico del contraente scaturenti dalla transazione effettuata.

7. per vendita sulla carta di immobili da costruire o in corso di costruzione
la fideiussione garantisce al promettente acquirente di immobile da costruire o in corso di costruzione l’adempimento delle obbligazioni a carico del costruttore ovvero la consegna dell’immobile chiavi in mano e l’assenza di gravami su esso.

8. per premute immobiliare
la fideiussione garantisce al venditore del terreno e/o fabbricato ceduto i premuta al costruttore, la costruzione e la consegna degli immobili previsti nel contratto di premuta. La garanzia può anche ricomprendere eventuali conguagli monetari e penalità contrattuali.

9. per franchising
la fideiussione garantisce al Beneficiario il rispetto delle obbligazioni contrattuali a carico dell’affiliato. La garanzia può ricomprendere sia il pagamento del corrispettivo contrattualmente previsto per la fornitura di beni e servizi, che il fatturato annuo minimo.

10. per compravendita immobiliare
la fideiussione garantisce al venditore di immobili le obbligazioni contrattuali anche di natura monetaria a carico dell’acquirente; può anche garantire eventuali obbligazioni aventi refluenza fiscale. Può altresì garantire all’acquirente il risarcimento del corrispettivo pagato in caso annullamento a qualsiasi titolo dell’atto pubblico di acquisto ad eccezione sia del cosiddetto rischio donazione che per revocatoria.

11. per cancellazione di gravami ipotecari garantisce all’acquirente di immobile la cancellazione dei gravami esistenti sul bene acquisto nei termini contrattualmente previsti.

12. per sopravvivenza di passività occulte anche di natura fiscale la fideiussione garantisce al beneficiario il risarcimento delle sopravvenienze passive anche di natura fiscale emergenti successivamente rispetto alla conclusione definitivo di cessione di azienda, quota societaria ed immobile.

13. per revocatoria fallimentare ed ordinaria la fideiussione garantisce all’acquirente il risarcimento del corrispettivo pagati per l’acquisto di immobile nel caso di annullamento dell’atto pubblico di acquisto a seguito di azione di revocatoria fallimentare e/o ordinaria. La garanzia può essere estesa anche alle spese di ristrutturazione. La garanzia può essere vincolata a beneficio di Istituto di Credito erogante il mutuo necessario per l’acquisto dell’immobile.

14. per acquisto di multiproprietà la fideiussione garantisce al premettente acquirente di quota immobiliare il risarcimento degli acconti versati in caso di mancato trasferimento da parte della Società proprietaria di quanto premesso in vendita.

15. per concessione di licenze, mandati, rappresentanze,depositi la fideiussione garantisce al beneficiario l’adempimento delle obbligazioni previste nel contratto di licenza,
mandato, rappresentanza, deposito. La garanzia può essere estesa all’obbligo di riconsegna delle merci in
conto deposito.

16. per donazione la fideiussione garantisce all’acquirente di immobile il risarcimento del corrispettivo pagato nel caso di
annullamento dell’atto pubblico di acquisto per cause scaturenti da un atto di donazione. La garanzia può
essere svincolata a beneficio di Istituto di Credito erogante il mutuo.

17. per la “fedeltà” al datore di lavoro la fideiussione garantisce al Datore di lavoro il risarcimento delle perdite causate con dolo o colpa grave.

18 per preliminari di compravendita la fideiussione garantisce al promettente acquirente l’adempimento delle obbligazioni contrattuale a carico
del promettente venditore e quindi la consegna del bene nei tempi e con le caratteristiche contrattualmente
monetarie a carico del promettente acquirente.

 

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