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1. per concordati fiscali;
2. per accertamento con adesione;
3.per il pagamento dilazionato dell’imposta di successione;
4. per la rateizzazione del debito d’imposta;
5. per la regolarizzazione del cittadino straniero;
6. per leasing mobiliare;
7. per leasing immobiliare;
8. per finanziamenti a medio -lungo termine assistiti da garanzie
reali;
Per l’adempimento di ogni e qualsiasi obbligazioni scaturenti
dalla normativa fiscale e previdenziale.
1. per concordati fiscali;
La fideiussione garantisce all’Amministrazione Finanziaria il
pagamento da parte del Contribuente delle rate periodiche
concordate.
2. per accertamento con adesione;
La fideiussione garantisce all’Amministrazione Finanziaria il
pagamento da parte del Contribuente delle rate periodiche in base
alle modalità previste dalla legge .
3. per il pagamento dilazionato dell’imposta di successive;
La fideiussione garantisce all’Amministrazione Finanziaria il
pagamento da parte del Contribuente delle rate periodiche in base
alle modalità previste dalla legge.
4. per la rateazione del debito d’imposta;
La fideiussione garantisce all’Amministrazione Finanziaria il
pagamento da parte del Contribuente delle rate periodiche . in base
alle modalità previste dalla legge
5. per la regolazione del cittadino straniero;
La fideiussione permette, ai sensi di legge, l’introduzione o la
permanenza sul territorio nazionale del cittadino extracomunitario.
6. per leasing mobiliare;
La fideiussione garantisce alla Società di leasing il risarcimento
delle perdite subite a causa dell’accertata insolvibilità del
debitore. La garanzia può essere estesa sia agli interessi
contrattualmente pattuiti sia agli interessi di mora e spese legali.
La garanzia decresce in proporzione al piano di ammortamento. La
perdita viene conteggiata tenendo conto del recupero del bene e
della successiva vendita a terzi.
7. per leasing immobiliare;
La fideiussione garantisce alla Società di Leasing il risarcimento
delle perdite subite a causa dell’accertata insolvibilità del
debitore. La garanzia comprende gli interessi contrattualmente
pattuiti gli interessi di mora, le spese legali e gli oneri fiscali
gravanti sull’immobile.la garanzia decresce in proporzione al piano
di ammortamento. La perdita viene conteggiata tenendo conto delle
somme riscosse per la vendita a terzi o del valore commerciale del
bene concordato fra la Compagnia e la Società di leasing.
8. per finanziamenti a medio – lungo termine assistiti da garanzie
reali;
La fideiussione garantisce all’istituto di Credito il risarcimento
delle perdite subite e conteggiate dopo la definitiva escussione
delle garanzie reali anzitempo fornite del debitore. La garanzia
comprende gli interessi contrattualmente pattuiti,le spese legali ed
una quota prefissata degli interessi di mora. La garanzia decresce
in proporzione al paino di ammortamento.
9. per l’adempimento di ogni e qualsiasi obbligazioni scaturenti
dalla normativa fiscale e previdenziale.
Ramo Cauzioni - Rischi tecnologici
L’evoluzione tecnologica delle attività industriali e la natura
sempre più complessa di particolari apparecchiature ed impianti
hanno permesso di raggruppare in uno specifico ramo assicurativo
ogni esigenza di copertura dei danni cui sono esposte queste
attività, o le singole macchine o impianti.
Questo tipo di garanzie, in cui rientrano diverse tipologie di
rischio, suddivise in :
beni in costruzione (polizza C.A.R. e polizza E.A.R.) e beni in
esercizio ( guasti macchine, impianti ed apparecchiature
elettroniche, garanzie di fornitura, etc. )
C.A.R.
Contro di danni subiti dall’opera in costruzione, nonché per la
responsabilità civile verso i terzi durante l’esecuzione dell’opera
stessa. La garanzia "all risks" del valore a nuovo per danni
materiali alle cose assicurate ed estesa alla R.C. per danni a
persone o cose.
E.A.R.
Garantisce contro tutti i rischi ai quali è esposta l’attività di
montaggio o smontaggio di un impianto industriale, l’assemblaggio di
macchinari, oltre ai danni derivanti dal momento del collaudo
finale.
Rivolta alle industrie che producono, vendono e montano il prodotto
con la formula "chiavi in mano", comprende la garanzia della
Responsabilità Civile dell’operazione. Si riferisce ai beni in
costruzione.
POLIZZA DECENNALE POSTUMA
La polizza Decennale Postuma copre i danni materiali e diretti
subiti da un opera civile nei dieci anni successivi al suo
compimento, per un vizio del suolo o per un difetto costruttivo. Due
le tipologie di polizza, destinate a due diverse utenze:
Polizza Decennale Postuma - Danni diretti all'opera ai sensi
dell'art. 1669 del CC.: indirizzata al Costruttore, la polizza copre
i danni materiali e diretti all'opera assicurata causati da uno
degli venti precisati in polizza e di cui sia responsabile
l’appaltatore.
Danni diretti all'opera - Assicurazione dell'immobile ad uso
abitazione,ufficio, commerciale, industriale o di servizi: si
rivolge ai proprietari dell'opera e garantisce gli venti dannosi che
possono colpire l'opera, individuati dall' art. 1669 del Cc., ma
prescindendo dall'accertamento di responsabilità.
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